Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il Consiglio regionale è eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato.
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dalle leggi; delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.
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La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, istituisce, nei limiti stabiliti dalle leggi dello
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, la Regione ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni entro i limiti e con le autorizzazioni stabilite dalle leggi della Repubblica.
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Il Presidente e i componenti della Giunta rimangono sospesi dalle cariche, conservando le funzioni di Consiglieri, dalla data della notificazione
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minori; 6) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali; 7) deliberare i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalle